Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La riduzione di cui all'art. 67 e' estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di L. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

[2]La stessa riduzione e' estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

[3]Non e' ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1911, n. 842

2

La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'Unione messinese godra' delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni".

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1911, n. 842

    La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'Unione messinese godra' delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art69 · fonte del testo