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I benefici accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano piu' favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art72 · fonte del testo