Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 197 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'Amministrazione provinciale di Messina e' autorizzata a concedere un'indennita' per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in Comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

tolto: L'istessa facolta' e' accordata all'Amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

tolto: L'amministrazione comunale di Messina e' autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennita' per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennita' pari a dieci dodicesimi; quelle dei Comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennita' pari a otto dodicesimi; quelle infine dei Comuni dove il danno non e' minore del trenta per cento un'indennita' pari a quattro dodicesimi.

tolto: Le suddette indennita' saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

tolto: Sara' tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata gia' eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art73 · fonte del testo