Art. 10
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[1]La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risulteranno gia' interamente eseguiti all'atto della domanda, potra' essere dall'Istituto sovventore ai privati e dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni e Consorzi di Comuni somministrata su presentazione di un certificato del competente Ufficio del Genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.
[2]Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potra' essere dall'Istituto sovventore e dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente Ufficio del Genio civile.
[3]In ogni caso tale certificato sara' esente da bollo.
[4]Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prendera' iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 9 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avra' diritto di valersi della presente legge per eseguire, nel suo interesse, i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed egual diritto spettera' all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.
[5]Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere senza un mutuo, ai termini della presente legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione ed alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato ed all'opera di difesa di cui all'articolo 9.
[6]Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 12 della presente legge, sara' commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione, vi si aggiungera' la parte degli interessi capitalizzati che eccede il contributo pagato dallo Stato, e la somma totale cosi' costituita dara' l'ammontare definitivo del mutuo.
[7]La durata di anni trentacinque, di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa, durera', per il mutuario dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa depositi, il cui ammortamento cominciera' dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1902, n. 298
2La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".
Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
