Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1901 al 19 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →
Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge, dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 19 febbraio 1902
