Art. 6
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Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge, dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 gennaio 1902, n. 8
1La L. 12 gennaio 1902, n. 8 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato di mesi sei il termine stabilito dalla legge 7 luglio 1901, n. 341, per la presentazione, da parte delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, delle domande di sussidio per riparare i danni prodotti alle opere provinciali, comunali e consortili dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1° semestre 1901".
Testo in vigore dal 19 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
