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[1]Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprieta' privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario; dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

[2]Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art8 · fonte del testo

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