Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprieta' privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario; dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

[2]Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1902, n. 298

2

La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".

Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1902

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1902, n. 298

    La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art8 · fonte del testo

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