Art. 8
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[1]Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprieta' privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario; dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.
[2]Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1902, n. 298
2La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".
Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
