Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
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Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art3 · fonte del testo