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Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento". L'indennita' per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'art. 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, e' corrisposta integralmente anche quando l'invalido e' ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art6 · fonte del testo