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[1]Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

[2]agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonche' ai magistrati, agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

[3]agli agenti subalterni;

[4]agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

[5]ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

[6]ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

[7]ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

[8]sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.

Testo in vigore dal 2 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art1 · fonte del testo