Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennita' temporanee mensili di caro-viveri:
tolto: a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
tolto: b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;
tolto: c) brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;
tolto: d) sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.
tolto: L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure diL. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.
tolto: Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la quota complementare e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate.
tolto: Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennita' temporanee mensili di caro-viveri. Le indennita' medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.
tolto: Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art2 · fonte del testo