Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennita' temporanee mensili di caro-viveri:

tolto: a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

tolto: b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;

tolto: c) brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

tolto: d) sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

tolto: L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure diL. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

tolto: Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la quota complementare e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

tolto: Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennita' temporanee mensili di caro-viveri. Le indennita' medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art2 · fonte del testo