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Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabelle annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno Al personale dei gradi cui non compete l'aggiunta di famiglia e' attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima. 5 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 aprile 1939, n. 591

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con decorrenza dal 1 aprile 1939

La L. 20 aprile 1939, n. 591 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Peraltro l'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello Stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, in base alle nuove misure delle competenze ivi previste".

L. 16 aprile 1940, n. 237

6

con decorrenza dal 1 aprile 1940

La L. 16 aprile 1940, n. 237 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli".

Testo in vigore dal 1 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1940

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1939 al 1 aprile 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 aprile 1940, n. 237

    La L. 16 aprile 1940, n. 237 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art4 · fonte del testo