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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

[2]Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi Ministri competenti, sara' provveduto all'emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 2 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art6 · fonte del testo