Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.

Testo vigente dal 12 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;471~art1 · fonte del testo