A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 febbraio 1962, n. 37

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La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962".

Testo vigente dal 6 marzo 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1962

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 6 marzo 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 febbraio 1962, n. 37

    La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;471~art2 · fonte del testo