A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1962, n. 37
1La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962".
Testo vigente dal 6 marzo 1962
