Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, e' concesso a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianita' nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1962, n. 37
1La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 6) che "Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962."
Testo vigente dal 6 marzo 1962
