Gli agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi, espletati a termine degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non riusciti vincitori, purche' nella valutazione del rapporto informativo abbiano conseguito un punteggio non inferiore ad otto ventesimi, saranno sistemati gradualmente e sino ad esaurimento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie con decorrenza dal 1° gennaio 1957 in poi nelle qualifiche previste dai concorsi citati, entro il limite del 50 per cento del numero complessivo dei posti che si rendono vacanti prima di qualsiasi altra detrazione, al 1° gennaio di ciascun anno, per effetto di esoneri, promozioni e per qualsiasi altra causa, nelle piante organiche delle qualifiche interessate. Coloro che siano stati gia' utilizzati con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano saranno sistemati nella qualifica stessa alla data del 1° gennaio 1957 anche in soprannumero.

Testo vigente dal 12 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;471~art4 · fonte del testo