I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 od assimilati che, per effetto dell'art. 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non abbiano fruito dell'anticipo di due anni nella data di decorrenza della prima promozione conseguita successivamente al 31 dicembre 1954 o che abbiano fruito di tale beneficio per un periodo minore, possono ottenere la retrodatazione a tutti gli effetti dell'eventuale prima promozione conseguita o da conseguire per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954 di due anni o di quel minore periodo necessario perche', tenuto conto dell'anticipo gia' goduto per effetto della legge succitata, la retrodatazione complessiva risulti della misura uniforme di due anni. L'applicazione di tale norma riguardera' unicamente gli agenti che non godano dell'applicazione dei benefici degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e avra' luogo su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione della eventuale conseguita promozione nel caso che la stessa sia per avvenire in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;471~art5 · fonte del testo