Gli agenti che ritorneranno nella posizione di contrattista in base agli articoli 1 e 2 della presente legge e che abbiano i requisiti per prendere parte ai concorsi interni banditi in base all'art. 2 del decreto legislativo n. 667, del 9 luglio 1947, possono presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti anche dopo la scadenza dei termini fissati dal relativo bando. Qualora i concorsi interni ai quali i predetti agenti avrebbero avuto titolo a partecipare siano stati gia' espletati, gli agenti medesimi potranno prendere parte al primo concorso che verra' bandito o eventualmente ad uno in corso di espletamento. Gli agenti riconosciuti idonei verranno, a seconda del punteggio riportato, sistemati a ruolo, in eccedenza, dalla stessa data dell'approvazione delle graduatorie di merito relative ai concorsi cui avrebbero potuto partecipare, prendendo posto, in tal caso, dopo l'ultimo nominato a ruolo in base ai posti resisi disponibili come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, oppure inclusi dopo l'ultimo della graduatoria stessa. Nell'eventualita' che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fossero stati ultimati tutti i concorsi previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - autorizzata a bandire apposito concorso, con le modalita' previste dallo stesso decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, per gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 e coloro che saranno riconosciuti idonei verranno nominati a ruolo secondo i criteri di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;697~art4 · fonte del testo