All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Testo vigente dal 9 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1239~art2 · fonte del testo