Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonche' per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

Testo vigente dal 22 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1086~art2 · fonte del testo