L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra. Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituiti o sia altrimenti richiesta.

Testo vigente dal 9 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1239~art3 · fonte del testo