Art. 15 — Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali
Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato, o a questo appartenenti; ed alle navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade. 6 Alle draghe non autopropellenti, bacini galleggianti e pontoni di sollevamento sono soltanto applicabili le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 11, 12, 13. Alle navi da diporto sono applicabili le provvidenze di cui ai titoli I e II. Per la costruzione e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili estere in Italia, si applicano le provvidenze contenute nei titoli I e II. Alle navi mercantili estere destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade, ai galleggianti e alle navi da guerra estere, sono applicabili le provvidenze di cui al titolo I, qualora siano costruite, riparate, modificate o trasformate in Italia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1962, n. 2
6La L. 9 gennaio 1962, n. 2 ha disposto (con l'art. 9) che "A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale."
Testo vigente dal 3 febbraio 1962
