Art. 18 — Pagamento dei contributi
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Sui contributi previsti dall'art. 5 possono essere corrisposti tre anticipi, pari ciascuno al 25 per cento del loro ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento. I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:
- a)per le nuove costruzioni: non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
- b)per gli apparati motori completi, per singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili gia' in esercizio: non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
- c)per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni: non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. I documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge nonche' la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 6 maggio 1958
