Sul contributo di ammortamento e sul contributo sui materiali, possono essere concessi quattro anticipi, ciascuno in ragione del venti per cento dell'ammontare presunto dei contributi, pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art14 · fonte del testo