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[1]E' data facolta' ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dall'amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilita', ma dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione.
[3]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.
[4]Le indennita' per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto e secondo le norme indicate nel successivo articolo 31.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 11 agosto 1907
