Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' data facolta' ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. 2

[2]Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dall'amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilita', ma dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione. 2

[3]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali. 2

[4]Le indennita' per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto e secondo le norme indicate nel successivo articolo 31.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 luglio 1907, n. 534

2

La L. 11 luglio 1907, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogati di un anno, a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670".

Testo in vigore dal 11 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 11 agosto 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1907, n. 534

    La L. 11 luglio 1907, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogati di un anno, a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art10 · fonte del testo

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