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[1]E' autorizzata la spesa di L. 5,000,000 per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprieta' comunali gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici dello Stato e dell'edificio del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto.

[2]Tale spesa sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1906-1907.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 5 agosto 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art16 · fonte del testo

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