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[1]E' autorizzata la spesa di L. 5,000,000 per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprieta' comunali gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici dello Stato e dell'edificio del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto.
[2]Tale spesa sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1906-1907. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 466
8La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 52, commi 1) che "Il fondo di L. 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di L. 500,000, e destinato: 1° al pagamento degl'impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato; 2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909; 3° ai lavori di costruzione d el palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprieta' comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670". Ha inoltre disposto (con l'art. 52, comma 2) che "La nuova assegnazione di L. 500,000 sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-912 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16".
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
