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[1]I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
[2]Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarita' dei documenti esibiti a corredo della domanda.
[3]Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888 n. 5447 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 11 agosto 1907
