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[1]I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. 2
[2]Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarita' dei documenti esibiti a corredo della domanda.
[3]Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888 n. 5447 (serie 3ª).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1907, n. 534
2La L. 11 luglio 1907, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogati di un anno, a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670".
Testo in vigore dal 11 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
