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[1]E' autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla conduttura di acque potabili.
[2]Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo.
[3]Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sara' destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la conduttura di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 14 agosto 1908
