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[1]E' autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla conduttura di acque potabili.
[2]Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo. 5
[3]Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sara' destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la conduttura di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
5La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
