Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla conduttura di acque potabili.

[2]Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo. 5

[3]Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sara' destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la conduttura di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 luglio 1908, n. 445

5

La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni".

Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 14 agosto 1908.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 luglio 1908, n. 445

    La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art42 · fonte del testo

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