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[1]Alla formazione del capitale di ciascuna sede verra' destinata una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel Tale somma sara', su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

[2]Andranno in aumento del patrimonio iniziale gli avanzi dei contributi versati annualmente dalla sezione temporanea, dopo soddisfatti gli oneri che le incombono.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art46 · fonte del testo

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