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[1]I proventi ordinari dell'Istituto sono:

[2]1° gl'interessi sulle operazioni di credito agrario;

[3]2° i frutti dell'impiego temporaneo dei fondi patrimoniali non investiti.

[4]Dopo dedotte le spese di amministrazione gli utili saranno ripartiti come appresso: quattro decimi saranno destinati a formare il fondo di riserva, tre decimi saranno assegnati a un fondo di sussidi e premi da concedersi ad istituzioni agrarie, costruzioni di case coloniche e stalle nelle tre provincie calabresi e tre decimi saranno impiegati in sussidi agli ospedali e ai ricoveri di mendicita', delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art48 · fonte del testo

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