Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
tolto: Ogni cattedra sara' costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.
tolto: In ogni circondario sara' costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.
tolto: Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.
tolto: I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.
tolto: Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.
tolto: I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.
tolto: In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine e di attrezzi rurali.
tolto: La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa provinciale di credito agrario.
tolto: Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annessevi.
tolto: Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art62 · fonte del testo
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