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[1]In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[2]Ogni cattedra sara' costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.
[3]In ogni circondario sara' costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.
[4]Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.
[5]I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.
[6]Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.
[7]I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.
[8]In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine e di attrezzi rurali.
[9]La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa provinciale di credito agrario.
[10]Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annessevi.
[11]Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
