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[1]Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
[2]Il direttore del podere sara' anche il direttore tecnico del Monte frumentario.
[3]Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[4]Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
