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[1]Ai proprietari delle case coloniche che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge potra' essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio, come alla tabella A, n. 11, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori e degli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole provincie e da un ingegnere del Genio civile o delle miniere.
[2]In ogni caso il premio di costruzione non potra' superare le lire 1500.
[3]Le case coloniche e gli altri fabbricati devono corrispondere alle esigenze economiche, tecniche ed igieniche dell'azienda agraria, e offrire attendibile garanzia di solidita' e di resistenza ai movimenti sismici non straordinari.
[4]La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sara' aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dalla accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.
[5]Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalita' di costruzione dei fabbricati saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
