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[1]I contributi della provincia e dei comuni stabiliti prima della pubblicazione della presente legge, per il mantenimento delle guardie forestali provinciali, non potranno essere aumentati. Se insufficienti per far fronte alle spese di sorveglianza o per accrescere il numero degli agenti, sara' provveduto pel di piu' col fondo di cui al n. 17 della tabella A.
[2]L'aver frequentato con profitto il corso dell'insegnamento forestale nella scuola pratica di agricoltura sara' titolo di preferenza per la nomina a sorvegliante forestale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
