Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contributi della provincia e dei comuni stabiliti prima della pubblicazione della presente legge, per il mantenimento delle guardie forestali provinciali, non potranno essere aumentati. Se insufficienti per far fronte alle spese di sorveglianza o per accrescere il numero degli agenti, sara' provveduto pel di piu' col fondo di cui al n. 17 della tabella A.

[2]L'aver frequentato con profitto il corso dell'insegnamento forestale nella scuola pratica di agricoltura sara' titolo di preferenza per la nomina a sorvegliante forestale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art69 · fonte del testo

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