Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1909 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturita' economica.
tolto: Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprieta' della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovra' presentare domanda alla Commissione provinciale, che fara' accertare dall'ispezione forestale la maturita' economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sara' indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovra' essere data nel termine non maggiore di tre mesi.
tolto: Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata bastera' l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescrivera' all'uopo, le condizioni e cautele che riputera' necessarie, a spese del proprietario.
tolto: La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati e' a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art70 · fonte del testo
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