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Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda alla Commissione provinciale, che potra' concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare la stabilita' del suolo e il buon regime delle acque a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione della Commissione non sara' esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero d'agricoltura.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
