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[1]Ai comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

[2]La detta distribuzione gratuita verra' fatta dopo che saranno spese le somme stanziate per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 25 giugno 1906.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti. A. Majorana. E. Gianturco. F. Cocco-Ortu. Massimini.

[7]Visto, il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 14 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art98 · fonte del testo

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