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[1]Ai comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.5
[2]La detta distribuzione gratuita verra' fatta dopo che saranno spese le somme stanziate per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 giugno 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. A. Majorana. E. Gianturco. F. Cocco-Ortu. Massimini.
[7]Visto, il guardasigilli: Gallo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
5La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni della Calabria maggiormente infestati dalla malaria, di che e' parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
