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Per il completamento dei lavori di ripristino delle opere di conto dello Stato in Napoli e del comune di Napoli distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, comprese quelle previste dal terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' autorizzata la spesa di L. 5.500.000.000. Per la costruzione, a carico dello Stato, di fabbricati popolari da destinare ad alloggio delle famiglie bisognose allocate negli edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato, e' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'istruzione pubblica sara' provveduto al riparto della somma prevista dal primo comma del presente articolo fra le singole categorie di opere. In conformita' a tale riparto, la somma stessa e quella di un miliardo di cui al secondo comma del presente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'istruzione pubblica in ragione di complessive lire un miliardo annuo negli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1957-58.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art2 · fonte del testo