Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008. 323 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e' autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima. Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato e' maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualita' che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'Ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti. Per le opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fissera' di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere. Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57. La somma di lire 61.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nell'esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art5 · fonte del testo