Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi. I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sara' prestata con decreto dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti Ministeriali di concessione della garanzia, questa sara' assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le opere saranno effettuate secondo i programmi che verranno predisposti dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro. La Cassa per il Mezzogiorno provvedera' alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le Amministrazioni interessate delegheranno irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministreranno gli istituti finanziatori suindicati. I progetti relativi alle opere previste nei programmi saranno approvati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646. L'esecuzione dei singoli lavori potra' essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Amministrazioni interessate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art4 · fonte del testo