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Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dettera' norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, e dell'Associazione produttori canapa di cui al decreto 9 luglio 1933, secondo il criterio che gli enti medesimi, sia nella costituzione dei loro organi sia nella loro gestione amministrativa e patrimoniale, dovranno tener presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola della canapa nel Nord e nel Sud; gli uffici amministrativi per il settore meridionale avranno sede in Napoli.
Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
