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Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dettera' norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, e dell'Associazione produttori canapa di cui al decreto 9 luglio 1933, secondo il criterio che gli enti medesimi, sia nella costituzione dei loro organi sia nella loro gestione amministrativa e patrimoniale, dovranno tener presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola della canapa nel Nord e nel Sud; gli uffici amministrativi per il settore meridionale avranno sede in Napoli.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1963

    Questione infondata
    9 aprile 1963

    dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute: - nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; - nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1…

    Art. 2617 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 2616 c.c. · Art. 7 Provvedimenti a favore della citta' di Napoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art7 · fonte del testo