Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 13 — Termini per l'inizio e l'avanzamento della costruzione e per l'entrata in esercizio

Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro sei mesi dalla data di ammissione prevista dal secondo comma dell'art. La decadenza dai benefici si verifica anche qualora il committente non presenti al Ministero della marina, mercantile, entro tre mesi dalla data di ammissione, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato. Allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, le costruzioni navali devono, a pena di decadenza dai benefici, aver raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per la marina mercantile puo' tuttavia mantenere nel godimento dei benefici le costruzioni navali che al termine del triennio non avessero raggiunto la percentuale indicata, qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile. Per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge le navi mercantili debbono entrare in effettivo esercizio nel termine fissato dal regolamento. Lo stesso regolamento stabilisce i termini nei quali, a pena di decadenza dal diritto alla corresponsione dei contributi, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art13 · fonte del testo